Pagina aggiornata al 31 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
L'Aquila è una città di ricerca, e questo la porta su un confine che il Regolamento traccia con precisione: finché un sistema resta in laboratorio è escluso, quando esce entra in pieno. L'attività di ricerca e sviluppo precedente all'immissione sul mercato non ricade nell'AI Act; nel momento in cui il sistema viene messo in servizio per un uso reale, o reso disponibile a terzi con il nome dell'ente, chi lo distribuisce diventa fornitore. Come DPO certificato seguo imprese ed enti aquilani nella classificazione dei loro sistemi.
Come lavoro: lo Studio ha sede a Sassari e segue le organizzazioni di L'Aquila da remoto, con un unico referente e senza passaggi fra consulenti diversi. Gli incontri in presenza si concordano quando servono davvero.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Ammissione, valutazione degli studenti e monitoraggio degli esami rientrano nell'Allegato III: alto rischio, con obblighi che ricadono in parte anche su chi il sistema lo usa soltanto.
La ricerca è esclusa finché il sistema non esce dal laboratorio. Chi lo mette in servizio o lo distribuisce con il proprio nome assume il ruolo di fornitore.
Chatbot, smistamento delle istanze e supporto ai procedimenti: trasparenza obbligatoria e nessuna decisione fondata solo sull'esito automatico.
Supporto diagnostico e triage rientrano fra i sistemi ad alto rischio, con sorveglianza umana e qualità dei dati richieste anche all'utilizzatore.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Valutazione automatica degli elaborati | Alto rischio | Allegato III, istruzione: incide sui risultati dell'apprendimento. Serve un intervento umano effettivo sulla valutazione finale. |
| Sorveglianza automatica degli esami | Alto rischio | Allegato III: sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Rilevazione delle emozioni in aula o in esame | Vietato | Divieto dall'art. 5 negli istituti di istruzione, in vigore dal 2 febbraio 2025. |
| Modello sviluppato in ricerca e non ancora rilasciato | Fuori ambito | L'attività di ricerca e sviluppo precedente all'immissione sul mercato è esclusa dal Regolamento. |
| Assegnazione automatica di contributi o graduatorie | Alto rischio | L'accesso a prestazioni pubbliche essenziali rientra nell'Allegato III: serve intervento umano effettivo. |
| Supporto diagnostico e triage | Alto rischio | Allegato III: sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Chatbot per studenti o per il cittadino | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Strumenti generativi per atti e materiale didattico | Rischio limitato | Vanno dichiarati i contenuti prodotti artificialmente. L'art. 4 chiede misure di alfabetizzazione dal febbraio 2025, non un livello di competenza garantito. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Enti locali e imprese aquilane sono in prevalenza utilizzatori. L'ateneo e i centri di ricerca sono il caso da guardare con attenzione: chi sviluppa un sistema in un progetto e poi lo mette in esercizio, o lo rende disponibile ad altri con il proprio nome, assume il ruolo di fornitore con la documentazione tecnica che ne consegue. Nei progetti con più partner la qualificazione va scritta nell'accordo, insieme alla titolarità dei dati, prima della messa in servizio.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
Hai dubbi su dove ti collochi? La prima call è gratuita e serve a mappare i sistemi in uso e a separare gli obblighi reali da quelli presunti.
Richiedi un primo confronto →Mappiamo quali sistemi di IA sono realmente in uso, inclusi quelli adottati spontaneamente dal personale. Il servizio nel dettaglio.
Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e dichiarazione dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
L'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo precedente all'immissione sul mercato è esclusa. Il quadro cambia quando il sistema viene messo in servizio per un uso reale o distribuito a terzi: da quel momento chi lo rende disponibile con il proprio nome è fornitore a tutti gli effetti, con obblighi documentali pieni.
Sì, se incide sui risultati dell'apprendimento. L'Allegato III include i sistemi destinati a valutare gli esiti dell'apprendimento e quelli usati per l'ammissione ai percorsi formativi. L'utilizzatore deve garantire una sorveglianza umana effettiva: la valutazione finale non può essere l'output del sistema.
Sì, dichiarando che l'interlocutore è un sistema automatico. Il limite è a valle: nessuna determinazione che incida sull'esito di un procedimento può poggiare unicamente sull'esito automatico. Serve un intervento umano effettivo, e la valutazione va documentata insieme alla motivazione dell'atto.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti nelle piattaforme didattiche e nei gestionali. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi.
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