Pagina aggiornata al 31 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
Lo Studio Cravero Consulting ha sede a Sassari, in Piazza Fiume 5B. Sassari è il mio territorio di riferimento: qui seguo da vicino aziende, poliambulatori, studi professionali ed enti che hanno bisogno di un Data Protection Officer esterno certificato e di una consulenza GDPR concreta, non teorica. Il vantaggio della prossimità è reale: incontri in sede, sopralluoghi, formazione in presenza e tempi di risposta rapidi.
Come lavoro: lo Studio ha sede a Sassari, in Piazza Fiume 5B. Qui gli incontri in presenza sono la normalità, e il referente è sempre lo stesso. Lo stesso servizio viene erogato da remoto nel resto d’Italia.
Vedi il quadro regionale: DPO e consulenza privacy in Sardegna →
Opero in tutta la provincia di Sassari e nel Nord Sardegna — Alghero, Porto Torres, Sorso, Ozieri, Thiesi, fino all'area di Olbia. Conosco le realtà locali e collaboro con commercialisti e studi professionali del territorio come canale di riferimento per le PMI che devono adeguarsi.
Referti inviati via email o portale, gestionali di prenotazione e archivi clinici: sono dati particolari, che richiedono misure rafforzate e quasi sempre una valutazione d'impatto.
Schedine alloggiati, sistemi di prenotazione e gestione delle recensioni: con personale stagionale la formazione va rifatta a ogni apertura e documentata.
Albo pretorio, istanze dei cittadini e servizi online: per gli enti la nomina del DPO è obbligatoria senza eccezioni, e la pubblicazione di atti con dati personali è il punto più delicato.
Anche a Sassari il tema AI Act non è più astratto: il Comune, l'Università e gli studi medici che adottano sistemi di intelligenza artificiale rientrano nel perimetro del regolamento europeo, con obblighi che si affiancano a quelli GDPR. Ho dedicato una pagina alla classificazione del rischio, al ruolo di fornitore o utilizzatore e alle scadenze specifiche per Sassari: Consulente AI Act a Sassari →
Il 2 dicembre 2026 è il termine entro cui i fornitori di sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono marcare i propri output in formato leggibile dalle macchine (art. 50 par. 2). Non è un adempimento di chi quei sistemi li usa. All’organizzazione utilizzatrice il Regolamento chiede un’altra cosa, già applicabile dal 2 agosto 2026: dichiarare i deepfake e i testi generati con l’IA che vengono pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, salvo che il contenuto sia stato rivisto da una persona e qualcuno se ne assuma la responsabilità editoriale (art. 50 par. 4). Alla stessa data del 2 dicembre 2026 diventano operativi i due divieti aggiunti dal Regolamento (UE) 2026/1744: deepfake intimi non consensuali e materiale pedopornografico generato con l’IA. In pratica: chiedi per iscritto ai fornitori dei tuoi strumenti generativi come rispettano l’art. 50 par. 2, e stabilisci chi rivede i contenuti prima che escano.
Il Regolamento prevede tre ipotesi di nomina obbligatoria, di cui una sola opera in automatico. Le altre due dipendono da cosa si tratta e in che misura, non dal codice ATECO. Ecco come si presentano di solito da queste parti.
| Tipo di organizzazione | DPO | Perché |
|---|---|---|
| Comune o ente pubblico | Sempre | Art. 37 par. 1 lett. a: nessuna soglia dimensionale, vale anche per gli enti piccoli. |
| Struttura sanitaria o RSA | Quasi sempre | Trattamento su larga scala di dati relativi alla salute, categoria particolare ex art. 9. |
| Terminal o operatore portuale | Da valutare | Controllo accessi permanente e videosorveglianza estesa avvicinano la soglia del monitoraggio sistematico. |
| Studio professionale | Di norma no | Il volume raramente raggiunge la larga scala. Attenzione al doppio ruolo di titolare e responsabile. |
| Azienda manifatturiera | Di norma no | Restano dovuti registro, informative, nomine, formazione e misure di sicurezza. |
Anche fuori dai casi obbligatori la nomina volontaria è ammessa e spesso utile, perché concentra la responsabilità su una figura sola e lascia traccia documentale. Approfondimento nella guida ai requisiti.
I massimali previsti sono due e vale il più alto fra la cifra fissa e la quota sul fatturato mondiale. Va detto che nella realtà il Garante modula parecchio, tenendo conto di gravità, durata, numero di interessati e atteggiamento tenuto durante l'istruttoria.
Violazione dei principi, delle basi giuridiche, dei diritti degli interessati e delle regole sui trasferimenti extra-UE.
Obblighi del titolare e del responsabile: registro, sicurezza, notifica dei data breach, nomina del DPO, valutazione d'impatto.
Un dettaglio che sfugge: non nominare il DPO quando dovuto sta nella fascia da 10 milioni, non in quella da 20. Il problema vero è a valle, perché dove manca il DPO mancano di regola anche registro, informative e gestione dei data breach, che stanno nella fascia superiore.
Hai dubbi su cosa ti spetta? La prima call non ha costo e serve a separare gli obblighi reali da quelli che ti hanno raccontato.
Richiedi una valutazione gratuita →Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione, in formato aperto, e non smette di funzionare quando finisce l'incarico.
Chi ti fornisce software, spazio cloud o servizi amministrativi tratta dati per tuo conto, e la tua posizione dipende anche dalla sua. Le domande vanno poste nero su bianco.
Quella sull'intelligenza artificiale è la domanda più nuova e la più trascurata: capita spesso che un aggiornamento accenda funzioni generative senza che nessuno lo abbia chiesto.
In Piazza Fiume 5B, 07100 Sassari (SS). Per i clienti della zona sono disponibili incontri in sede.
Sì. La nomina del DPO è obbligatoria per tutta la Pubblica Amministrazione. Affianco enti e Comuni nella nomina, nel registro dei trattamenti e negli adempimenti del Garante.
Per le PMI si parte da preventivi contenuti e proporzionati al rischio effettivo. Contattami per una valutazione gratuita.
Se introducono strumenti di intelligenza artificiale per i servizi al cittadino, sì. Ma prima ancora resta aperto il tema della trasparenza sul DPO stesso: l'art. 37 par. 7 impone di pubblicarne i dati di contatto sul sito istituzionale e di comunicarli al Garante.
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