Pagina aggiornata al 31 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
Oristano e il suo territorio sono fatti di PMI, attività agricole e agroalimentari, studi professionali ed enti pubblici che spesso non dispongono di una figura privacy strutturata. Offro un servizio di DPO esterno e consulenza GDPR proporzionato alla realtà locale: niente sovrastrutture, solo gli adempimenti necessari e dimostrabili, con un metodo chiaro e documentato.
Come lavoro: lo Studio ha sede a Sassari e segue le organizzazioni di Oristano con incontri in presenza quando servono e gestione continuativa da remoto, sempre con lo stesso referente.
Vedi il quadro regionale: DPO e consulenza privacy in Sardegna →
Opero nella provincia di Oristano e nelle aree limitrofe — Cabras, Terralba, Bosa, Ghilarza, Marrubiu. La distanza non è un ostacolo: la gestione documentale è digitale e gli interventi in presenza si concentrano dove servono davvero, come audit e formazione.
Referti inviati via email o portale, gestionali di prenotazione e archivi clinici: sono dati particolari, che richiedono misure rafforzate e quasi sempre una valutazione d'impatto.
Tracciabilità di filiera, dati dei conferitori e videosorveglianza degli impianti: la catena dei responsabili del trattamento è spesso lunga e poco formalizzata.
Albo pretorio, istanze dei cittadini e servizi online: per gli enti la nomina del DPO è obbligatoria senza eccezioni, e la pubblicazione di atti con dati personali è il punto più delicato.
Molte aziende agroalimentari del territorio oristanese stanno introducendo sistemi di tracciabilità di filiera basati su sensori e intelligenza artificiale, per certificare origine e qualità dei prodotti. Quando questi strumenti superano la semplice raccolta dati ed entrano nella classificazione o nel controllo automatizzato, possono generare obblighi AI Act distinti da quelli GDPR già previsti per i dati di fornitori e clienti. Anche per le aziende agricole del territorio, la formazione del personale sull'IA (art. 4) e già obbligatoria dal 2 febbraio 2025, mentre la trasparenza verso clienti e fornitori (art. 50) scatta dal 2 agosto 2026.
Il 2 dicembre 2026 è il termine entro cui i fornitori di sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono marcare i propri output in formato leggibile dalle macchine (art. 50 par. 2). Non è un adempimento di chi quei sistemi li usa. All’organizzazione utilizzatrice il Regolamento chiede un’altra cosa, già applicabile dal 2 agosto 2026: dichiarare i deepfake e i testi generati con l’IA che vengono pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, salvo che il contenuto sia stato rivisto da una persona e qualcuno se ne assuma la responsabilità editoriale (art. 50 par. 4). Alla stessa data del 2 dicembre 2026 diventano operativi i due divieti aggiunti dal Regolamento (UE) 2026/1744: deepfake intimi non consensuali e materiale pedopornografico generato con l’IA. In pratica: chiedi per iscritto ai fornitori dei tuoi strumenti generativi come rispettano l’art. 50 par. 2, e stabilisci chi rivede i contenuti prima che escano.
Il Regolamento prevede tre ipotesi di nomina obbligatoria, di cui una sola opera in automatico. Le altre due dipendono da cosa si tratta e in che misura, non dal codice ATECO. Ecco come si presentano di solito da queste parti.
| Tipo di organizzazione | DPO | Perché |
|---|---|---|
| Comune o ente pubblico | Sempre | Art. 37 par. 1 lett. a: nessuna soglia dimensionale, vale anche per gli enti piccoli. |
| Struttura sanitaria o RSA | Quasi sempre | Trattamento su larga scala di dati relativi alla salute, categoria particolare ex art. 9. |
| Terminal o operatore portuale | Da valutare | Controllo accessi permanente e videosorveglianza estesa avvicinano la soglia del monitoraggio sistematico. |
| Studio professionale | Di norma no | Il volume raramente raggiunge la larga scala. Attenzione al doppio ruolo di titolare e responsabile. |
| Azienda manifatturiera | Di norma no | Restano dovuti registro, informative, nomine, formazione e misure di sicurezza. |
Anche fuori dai casi obbligatori la nomina volontaria è ammessa e spesso utile, perché concentra la responsabilità su una figura sola e lascia traccia documentale. Approfondimento nella guida ai requisiti.
I massimali previsti sono due e vale il più alto fra la cifra fissa e la quota sul fatturato mondiale. Va detto che nella realtà il Garante modula parecchio, tenendo conto di gravità, durata, numero di interessati e atteggiamento tenuto durante l'istruttoria.
Violazione dei principi, delle basi giuridiche, dei diritti degli interessati e delle regole sui trasferimenti extra-UE.
Obblighi del titolare e del responsabile: registro, sicurezza, notifica dei data breach, nomina del DPO, valutazione d'impatto.
Un dettaglio che sfugge: non nominare il DPO quando dovuto sta nella fascia da 10 milioni, non in quella da 20. Il problema vero è a valle, perché dove manca il DPO mancano di regola anche registro, informative e gestione dei data breach, che stanno nella fascia superiore.
Hai dubbi su cosa ti spetta? La prima call non ha costo e serve a separare gli obblighi reali da quelli che ti hanno raccontato.
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Chi ti fornisce software, spazio cloud o servizi amministrativi tratta dati per tuo conto, e la tua posizione dipende anche dalla sua. Le domande vanno poste nero su bianco.
Quella sull'intelligenza artificiale è la domanda più nuova e la più trascurata: capita spesso che un aggiornamento accenda funzioni generative senza che nessuno lo abbia chiesto.
Sì. Il GDPR si applica a chiunque tratti dati personali, indipendentemente dalla dimensione. Per le piccole realtà l'adeguamento è però più snello e proporzionato al rischio.
Per una piccola impresa i costi sono contenuti. Richiedi una valutazione gratuita per un preventivo su misura.
Sì, la maggior parte del lavoro è digitale. Gli incontri in presenza vengono concordati per audit e formazione.
Se utilizzano sistemi di tracciabilità di filiera basati su intelligenza artificiale o sensoristica predittiva, si possono generare obblighi AI Act aggiuntivi rispetto alla sola conformità GDPR sui dati di fornitori e clienti.
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