Pagina aggiornata al 31 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
Perugia è una città universitaria, e questo la mette dentro una delle voci più severe dell'Allegato III: l'istruzione. I sistemi usati per decidere l'ammissione a un corso, per valutare gli studenti o per sorvegliare gli esami sono classificati ad alto rischio, con obblighi pieni di sorveglianza umana e qualità dei dati. Attorno all'ateneo ci sono poi enti locali e una filiera agroalimentare dove l'IA entra in produzione. Come DPO certificato seguo imprese ed enti perugini nella classificazione dei loro sistemi.
Come lavoro: lo Studio ha sede a Sassari e segue le organizzazioni di Perugia da remoto, con un unico referente e senza passaggi fra consulenti diversi. Gli incontri in presenza si concordano quando servono davvero.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Ammissione, valutazione degli studenti e monitoraggio degli esami rientrano nell'Allegato III: alto rischio, con sorveglianza umana e qualità dei dati richieste anche a chi il sistema lo usa soltanto.
Visione artificiale per selezione e controllo qualità: rischio minimo, salvo che il sistema operi come componente di sicurezza di una linea di produzione.
Chatbot per il cittadino, smistamento delle istanze e supporto ai procedimenti: trasparenza obbligatoria e attenzione a tutto ciò che incide sull'esito di un procedimento.
Assistenti generativi per redigere atti e pareri: rischio limitato, ma l'adempimento scoperto resta la formazione dell'art. 4.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Sorveglianza automatica degli esami (proctoring) | Alto rischio | Allegato III, istruzione: sorveglianza umana, qualità dei dati, registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Valutazione automatica degli elaborati | Alto rischio | Incide sui risultati dell'apprendimento: Allegato III. Serve un intervento umano effettivo sulla valutazione finale. |
| Selezione automatica delle domande di ammissione | Alto rischio | Determina l'accesso a un percorso formativo: rientra nell'Allegato III. |
| Rilevazione delle emozioni in aula o in esame | Vietato | Divieto dall'art. 5 negli istituti di istruzione, in vigore dal 2 febbraio 2025. |
| Visione artificiale per selezione e controllo qualità | Rischio minimo | Da censire nel registro dei sistemi. Attenzione se governa la sicurezza di una linea. |
| Smistamento automatico delle istanze in comune | Rischio minimo | Nessun obbligo specifico oltre a censimento e formazione, salvo che incida sull'esito del procedimento. |
| Chatbot per studenti o per il cittadino | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Strumenti generativi per didattica e ricerca | Rischio limitato | Vanno dichiarati i contenuti prodotti artificialmente. L'art. 4 chiede misure di alfabetizzazione dal febbraio 2025, non un livello di competenza garantito. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Enti locali e imprese perugine sono in prevalenza utilizzatori. L'ateneo e i centri di ricerca sono il caso più delicato: chi sviluppa un sistema in un progetto di ricerca e poi lo mette in esercizio o lo rende disponibile con il proprio nome assume il ruolo di fornitore, con la documentazione tecnica che ne consegue. La ricerca resta esclusa finché il sistema non esce dal laboratorio. Va stabilito nell'accordo, prima della messa in servizio.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
Hai dubbi su dove ti collochi? La prima call è gratuita e serve a mappare i sistemi in uso e a separare gli obblighi reali da quelli presunti.
Richiedi un primo confronto →Mappiamo quali sistemi di IA sono realmente in uso, inclusi quelli adottati spontaneamente dal personale. Il servizio nel dettaglio.
Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e dichiarazione dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
Nella grande maggioranza dei casi sì. L'Allegato III include i sistemi destinati a monitorare comportamenti proibiti durante gli esami. Se poi il sistema stima lo stato emotivo o il livello di attenzione dello studente, si entra nel divieto dell'art. 5, che negli istituti di istruzione è assoluto.
Gli obblighi più pesanti stanno in capo al fornitore, ma l'utilizzatore deve garantire l'uso conforme alle istruzioni, assicurare una sorveglianza umana effettiva da parte di persone competenti, verificare la pertinenza dei dati di input, conservare i log e informare gli interessati.
L'attività di ricerca e sviluppo precedente all'immissione sul mercato è esclusa. Il quadro cambia quando il sistema viene messo in servizio per un uso reale o distribuito a terzi: da quel momento chi lo rende disponibile con il proprio nome è fornitore a tutti gli effetti.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti nelle piattaforme didattiche e nei gestionali. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi.
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