Pagina aggiornata al 26 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
Terni è uno dei pochi territori italiani dove l'AI Act incontra in modo diretto la voce più severa dell'Allegato III: le infrastrutture critiche. I sistemi impiegati come componenti di sicurezza nella gestione delle reti elettriche, idriche e del traffico sono classificati ad alto rischio, con obblighi pieni di sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Sono sistemi che in azienda nessuno chiama intelligenza artificiale, perché si chiamano telecontrollo o supervisione di impianto. Come DPO certificato seguo imprese ed enti ternani nella classificazione dei loro sistemi.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento della fornitura di acqua, gas ed elettricità: Allegato III, alto rischio. La classificazione va fatta sulla funzione, non sul nome del prodotto.
Manutenzione predittiva e controllo di processo restano a rischio minimo. La visione artificiale che osserva i comportamenti dei lavoratori si sposta nell'Allegato III.
Supporto diagnostico e triage rientrano fra i sistemi ad alto rischio, con obblighi di sorveglianza umana e qualità dei dati che ricadono anche sull'utilizzatore.
Chatbot per il cittadino, smistamento delle istanze e supporto ai procedimenti: trasparenza obbligatoria e attenzione a tutto ciò che incide sull'esito di un procedimento.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Supervisione automatica di reti elettriche o idriche | Alto rischio | Allegato III: componenti di sicurezza nella gestione di infrastrutture critiche. Sorveglianza umana, qualità dei dati, registrazione. |
| Gestione automatizzata del traffico stradale | Alto rischio | Rientra nell'Allegato III quando opera come componente di sicurezza della circolazione. |
| Manutenzione predittiva su impianti | Rischio minimo | Da censire nel registro dei sistemi. Diventa altro se governa la sicurezza dell'impianto. |
| Analisi dei consumi per profilazione dell'utenza | Rischio minimo | Resta un trattamento GDPR rilevante: base giuridica, tempi di conservazione e valutazione d'impatto se la rilevazione è continua. |
| Visione artificiale sui comportamenti dei lavoratori | Alto rischio | Allegato III, oltre all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza. |
| Supporto diagnostico e triage | Alto rischio | Allegato III: sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Chatbot per il cittadino | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Strumenti generativi in mano al personale | Rischio limitato | Vanno dichiarati i contenuti prodotti artificialmente. L'obbligo formativo era esigibile già dal febbraio 2025. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Gli enti e le imprese ternane sono nella grande maggioranza utilizzatori: acquistano sistemi di supervisione, gestionali e piattaforme da fornitori specializzati. Il ruolo di fornitore riguarda chi integra funzioni intelligenti in impianti o componenti destinati al mercato, ipotesi presente nell'impiantistica e nell'automazione industriale. C'è però una circostanza che ribalta la posizione: chi commissiona un sistema su misura e lo mette in esercizio con il proprio nome può risultare fornitore. Nei rapporti con gli enti pubblici e nelle società partecipate va stabilito espressamente in convenzione, prima della messa in servizio.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di formazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
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Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e marcatura dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
Va verificato sulla funzione, non sul nome. Se il sistema si limita a raccogliere e mostrare misure, non è un sistema di intelligenza artificiale. Se elabora i dati per prevedere stati, adattare parametri o intervenire automaticamente sulla sicurezza della rete, entra nell'ambito del Regolamento e con ogni probabilità nell'Allegato III fra le infrastrutture critiche. La differenza sta nella logica di funzionamento, e va chiesta al fornitore per iscritto.
Gli obblighi più pesanti stanno in capo al fornitore, ma l'utilizzatore non è esente: deve garantire l'uso conforme alle istruzioni, assicurare una sorveglianza umana effettiva da parte di persone competenti, verificare la pertinenza dei dati di input, conservare i log e informare i lavoratori quando il sistema li riguarda.
Sì, dichiarando che l'interlocutore è un sistema automatico. Il limite è a valle: nessuna determinazione che incida sull'esito di un procedimento può poggiare unicamente sull'esito automatico. Serve un intervento umano effettivo, e la valutazione va documentata insieme alla motivazione dell'atto.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti nei sistemi di supervisione e nei gestionali. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi, e nelle utility restituisce sistemi che nessuno aveva mai considerato tali.
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