Pagina aggiornata al 26 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
A La Spezia l'AI Act si presenta con una regola che quasi nessuno conosce. Accanto all'elenco dell'Allegato III — lavoro, sanità, infrastrutture — esiste una seconda via all'alto rischio: quella dell'Allegato I, che riguarda i sistemi di IA impiegati come componenti di sicurezza di prodotti già coperti dalla normativa europea di armonizzazione. Unità da diporto e macchine ne fanno parte. Per un cantiere che integra automazione di bordo, la conformità AI Act non è un percorso separato: si innesta sulla marcatura che già fa. Come DPO certificato seguo imprese ed enti spezzini nella classificazione dei loro sistemi.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Sistemi di ausilio alla navigazione e automazione di bordo: se sono componenti di sicurezza di un prodotto regolato si applica l'Allegato I, con obblighi dal 2 agosto 2028.
Lettura automatica di targhe e container, gestione dei varchi e pianificazione dei flussi: rischio minimo, finché non si valutano le persone o non si stimano attributi personali.
Chatbot per gli ospiti, risposte automatiche e testi generati per i portali: obblighi di trasparenza dell'art. 50, già applicabili.
Supporto diagnostico e triage rientrano fra i sistemi ad alto rischio. Per gli enti il tema sono chatbot, istanze e trasparenza verso il cittadino.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Ausilio alla navigazione e automazione di bordo | Alto rischio | Allegato I se opera come componente di sicurezza di un prodotto regolato: obblighi dal 2 agosto 2028, innestati sulla valutazione di conformità. |
| Visione artificiale per il controllo qualità in cantiere | Rischio minimo | Da censire nel registro dei sistemi. Attenzione se governa la sicurezza di un macchinario. |
| Lettura automatica di targhe e container ai varchi | Rischio minimo | Resta un trattamento GDPR rilevante: informativa ai varchi, tempi di conservazione, accessi tracciati. |
| Videoanalisi che stima attributi delle persone in area pubblica | Vietato | Categorizzazione biometrica negli spazi accessibili al pubblico: divieto dall'art. 5, in vigore dal 2 febbraio 2025. |
| Assegnazione automatica di turni e squadre | Alto rischio | Se valuta le persone o ne misura il rendimento rientra nell'Allegato III, oltre all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. |
| Supporto diagnostico e triage | Alto rischio | Allegato III: sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Chatbot per ospiti e clienti | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Rendering e materiale commerciale generato | Rischio limitato | Marcatura dei contenuti generati artificialmente, con la parte leggibile automaticamente dal 2 dicembre 2026. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Il territorio spezzino ha una quota di fornitori superiore alla media italiana. Chi progetta e immette sul mercato imbarcazioni, impianti o sistemi con funzioni intelligenti integrate assume quel ruolo, con gli obblighi documentali che ne derivano. Il resto del tessuto — terminal, strutture ricettive, enti, studi — è utilizzatore. Attenzione al caso più insidioso: chi integra un modulo di IA fornito da terzi dentro un proprio prodotto e lo vende con il proprio marchio diventa fornitore, anche se non ha scritto una riga di quel software. La qualificazione va stabilita per iscritto prima della fornitura, non quando arriva una verifica.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di formazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
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Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e marcatura dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
Va verificato caso per caso. Le unità da diporto e i loro componenti rientrano nella normativa europea di armonizzazione: se il sistema di IA opera come componente di sicurezza del prodotto, si applica l'Allegato I e l'alto rischio passa dalle procedure di valutazione della conformità già previste, con obblighi dal 2 agosto 2028. Se invece assiste soltanto l'operatore senza incidere sulla sicurezza, resta fuori.
Dipende dal ruolo effettivo, non da chi ha scritto il codice. Chi integra il modulo in un proprio prodotto e lo immette sul mercato con il proprio marchio è fornitore ai sensi del Regolamento e risponde della conformità del sistema nel suo insieme. Serve una catena contrattuale che regoli documentazione tecnica, aggiornamenti e obblighi informativi verso l'utilizzatore finale.
La videosorveglianza in sé no: è un trattamento GDPR. Entra nell'AI Act quando all'immagine si aggiunge un'elaborazione intelligente. Leggere targhe e sigle dei container resta a rischio minimo. Riconoscere volti o stimare caratteristiche personali in un'area accessibile al pubblico ricade nei divieti dell'art. 5.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti negli impianti e nei gestionali e attivate senza una decisione esplicita. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi.
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