Pagina aggiornata al 26 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
Ad Alessandria l'AI Act si gioca su una linea sottile: quella fra misurare e riconoscere. Un sistema che conta quante persone entrano in un punto vendita è uno strumento statistico; uno che ne stima età, genere o stato d'animo è categorizzazione biometrica, e l'art. 5 la vieta in larga parte negli spazi accessibili al pubblico. Fra outlet, logistica e distretto orafo il confine viene attraversato più spesso di quanto si creda, quasi sempre per una funzione attivata di default. Come DPO certificato seguo imprese ed enti alessandrini nella classificazione dei loro sistemi.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Ottimizzazione dei flussi (rischio minimo) e assegnazione automatica dei compiti o misurazione del rendimento (Allegato III, alto rischio): la differenza va stabilita sistema per sistema.
Conteggio anonimo e analisi dei flussi restano a rischio minimo. Stima di età, genere o emozioni dei clienti è categorizzazione biometrica: vietata in larga parte negli spazi pubblici.
Visione artificiale per il controllo qualità (rischio minimo) e sistemi di scoring per l'adeguata verifica antiriciclaggio, dove la valutazione automatica del cliente richiede attenzione particolare.
Supporto diagnostico e triage rientrano fra i sistemi ad alto rischio. Negli studi professionali l'adempimento scoperto resta la formazione sull'uso degli assistenti generativi.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Conteggio visitatori e analisi dei flussi in forma aggregata | Rischio minimo | Nessun obbligo specifico oltre a censimento e formazione, purché il dato resti realmente non riferibile a persone. |
| Stima di età, genere o emozioni dei clienti | Vietato | Categorizzazione biometrica negli spazi accessibili al pubblico: divieto dall'art. 5, in vigore dal 2 febbraio 2025. |
| Assegnazione automatica di turni e compiti in magazzino | Alto rischio | Se valuta le persone o ne misura il rendimento rientra nell'Allegato III, oltre all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. |
| Ottimizzazione di percorsi e carichi | Rischio minimo | Da censire nel registro dei sistemi. Diventa altro se i dati alimentano valutazioni sugli autisti. |
| Scoring del cliente per adeguata verifica antiriciclaggio | Alto rischio | Valutazione dell'affidabilità di una persona: rientra nell'Allegato III quando incide sull'accesso a un servizio. |
| Visione artificiale per il controllo qualità | Rischio minimo | Da censire. Attenzione se il sistema opera come componente di sicurezza di un macchinario. |
| Chatbot sul sito o assistente all'acquisto | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Generazione di schede prodotto e immagini di catalogo | Rischio limitato | Marcatura dei contenuti generati artificialmente, con la parte leggibile automaticamente dal 2 dicembre 2026. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Le imprese alessandrine sono in prevalenza utilizzatori: acquistano sistemi di videoanalisi, gestionali di magazzino e piattaforme di marketing da fornitori specializzati. Il ruolo di fornitore riguarda chi integra funzioni intelligenti in prodotti destinati al mercato, ipotesi presente nell'impiantistica e nella meccanica strumentale della piana. Un passaggio che sfugge di frequente: se acquisti un sistema e lo usi per una finalità diversa da quella dichiarata dal fornitore, o lo personalizzi in modo sostanziale, puoi assumerne il ruolo. Va stabilito per contratto prima che il tema si ponga.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di formazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
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Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e marcatura dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
Se conta i passaggi senza identificare né classificare nessuno, è uno strumento a rischio minimo: va censito e basta. Se riconosce i visitatori di ritorno, stima caratteristiche personali o rileva stati emotivi, il quadro cambia radicalmente e in parte si entra nei divieti dell'art. 5. La verifica va fatta sui moduli effettivamente attivi, non sulla brochure.
No. La dichiarazione va messa per iscritto e verificata su cosa fa davvero il sistema: quali immagini elabora, dove, per quanto tempo le trattiene, se produce attributi riferiti a singoli. Molti impianti trattano dati biometrici per una frazione di secondo prima di scartarli, e quel passaggio conta comunque.
Va valutato per quello che determina. Se il punteggio incide sull'accesso a un servizio o sulla continuazione di un rapporto, si avvicina all'Allegato III. In ogni caso vale il principio, ribadito dai decreti italiani, che nessuna decisione può fondarsi unicamente sull'esito automatico: serve un intervento umano effettivo e documentato.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti negli impianti e attivate senza una decisione esplicita. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi.
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