Pagina aggiornata al 31 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
A Cosenza l'AI Act non è solo un adempimento: per chi sviluppa software è una condizione per stare sul mercato. Attorno all'ateneo nascono imprese che vendono sistemi a enti e aziende, e chi immette un sistema di IA con il proprio marchio è fornitore ai sensi del Regolamento, con documentazione tecnica, gestione del rischio e informazioni all'utilizzatore da produrre. Chi arriva impreparato a una gara pubblica lo scopre quando è tardi. Come DPO certificato seguo imprese ed enti cosentini nella classificazione dei loro sistemi.
Come lavoro: lo Studio ha sede a Sassari e segue le organizzazioni di Cosenza da remoto, con un unico referente e senza passaggi fra consulenti diversi. Gli incontri in presenza si concordano quando servono davvero.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Chi immette un sistema di IA sul mercato con il proprio nome è fornitore: documentazione tecnica, gestione del rischio e istruzioni all'utilizzatore diventano requisiti di gara.
Ammissione, valutazione degli studenti e sorveglianza degli esami rientrano nell'Allegato III. La ricerca resta esclusa finché il sistema non esce dal laboratorio.
Chatbot, istanze e supporto ai procedimenti: trasparenza obbligatoria e nessuna decisione fondata solo sull'esito automatico.
Conteggio dei visitatori e visione artificiale sul prodotto restano a rischio minimo. Stimare caratteristiche personali dei clienti è vietato.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Sistema di IA sviluppato e immesso sul mercato | Dipende dall'uso | La classe si determina sull'impiego previsto. Chi lo immette con il proprio nome è fornitore e ne risponde. |
| Modello in fase di ricerca, non ancora rilasciato | Fuori ambito | L'attività di ricerca e sviluppo precedente all'immissione sul mercato è esclusa dal Regolamento. |
| Sorveglianza automatica degli esami | Alto rischio | Allegato III, istruzione: sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Selezione automatica delle domande di ammissione | Alto rischio | Determina l'accesso a un percorso formativo: rientra nell'Allegato III. |
| Stima di età o emozioni dei clienti in negozio | Vietato | Categorizzazione biometrica negli spazi accessibili al pubblico: divieto dall'art. 5. |
| Visione artificiale sul prodotto agroalimentare | Rischio minimo | Da censire nel registro dei sistemi. Attenzione se governa la sicurezza di una linea. |
| Chatbot per il cittadino | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Smistamento automatico delle istanze | Rischio minimo | Nessun obbligo specifico oltre a censimento e formazione, salvo che incida sull'esito del procedimento. |
| Assegnazione automatica di contributi o graduatorie | Alto rischio | L'accesso a prestazioni pubbliche essenziali rientra nell'Allegato III: serve intervento umano effettivo. |
| Strumenti generativi in mano al personale | Rischio limitato | Vanno dichiarati i contenuti prodotti artificialmente. L'art. 4 chiede misure di alfabetizzazione dal febbraio 2025, non un livello di competenza garantito. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Cosenza ha una quota di fornitori insolita per il Mezzogiorno, grazie all'ecosistema che ruota attorno all'ateneo. Chi sviluppa un sistema di IA e lo immette sul mercato con il proprio marchio assume quel ruolo, anche se ha integrato componenti di terzi. Chi acquista gestionali e piattaforme resta utilizzatore. Per uno spin-off la distinzione va chiarita all'atto della costituzione, perché determina quali documenti servirà avere pronti alla prima vendita.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
Hai dubbi su dove ti collochi? La prima call è gratuita e serve a mappare i sistemi in uso e a separare gli obblighi reali da quelli presunti.
Richiedi un primo confronto →Mappiamo quali sistemi di IA sono realmente in uso, inclusi quelli adottati spontaneamente dal personale. Il servizio nel dettaglio.
Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e dichiarazione dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
Nel momento in cui immette il sistema sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Prima di quel momento, se l'attività è ricerca e sviluppo, il Regolamento non si applica. Da lì in avanti servono documentazione tecnica, sistema di gestione del rischio, istruzioni per l'utilizzatore e, per l'alto rischio, la valutazione di conformità.
Chi mette il proprio marchio sul prodotto finito. Non conta chi ha scritto il codice del modello: se lo integri e lo vendi come tuo, sei fornitore e rispondi della conformità del sistema nel suo insieme. Serve una catena contrattuale con il fornitore del modello che regoli documentazione, aggiornamenti e responsabilità.
L'attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo precedente all'immissione sul mercato è esclusa. Il quadro cambia quando il sistema viene messo in servizio per un uso reale o distribuito a terzi: da quel momento chi lo rende disponibile con il proprio nome è fornitore a tutti gli effetti.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti nei gestionali e attivate senza una decisione esplicita. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi.
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