Pagina aggiornata al 31 agosto 2026 · a cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato
Ad Agrigento la domanda che conta è dove finisce la misurazione e dove comincia il riconoscimento. Un sistema che conta quante persone entrano in un sito archeologico e stima i tempi di percorrenza è uno strumento statistico a rischio minimo. Uno che stima età, genere o stato d'animo dei visitatori è categorizzazione biometrica, e in uno spazio accessibile al pubblico l'art. 5 la vieta. Molti impianti nuovi arrivano con quei moduli attivi di serie. Come DPO certificato seguo imprese ed enti agrigentini nella classificazione dei loro sistemi.
Come lavoro: lo Studio ha sede a Sassari e segue le organizzazioni di Agrigento da remoto, con un unico referente e senza passaggi fra consulenti diversi. Gli incontri in presenza si concordano quando servono davvero.
L'incarico riguarda la conformità normativa, non la tecnologia. Il lavoro parte dal censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, prosegue con la loro classificazione per rischio e per ruolo, e si chiude con la documentazione che rende dimostrabile l'adempimento davanti a un'autorità.
Restano fuori dal perimetro la selezione dei fornitori tecnologici, lo sviluppo e la configurazione dei sistemi. Sono attività che richiedono un profilo tecnico diverso dal mio, e sovrapporre i due ruoli non conviene a nessuno: il mio intervento si affianca a chi già segue la parte informatica.
Un punto va chiarito subito perché genera confusione: l'AI Act si somma al GDPR e non lo sostituisce. Le due discipline si appoggiano agli stessi fatti aziendali, quindi vanno impostate insieme se si vuole che la documentazione regga.
Conteggio dei visitatori e analisi dei percorsi in forma aggregata: rischio minimo. Stimare caratteristiche personali dai volti è vietato.
Assistenti alle prenotazioni, chatbot multilingua e revenue management: rischio limitato, con trasparenza verso l'ospite.
Chatbot, istanze e supporto ai procedimenti: trasparenza obbligatoria e nessuna decisione fondata solo sull'esito automatico.
Visione artificiale sul prodotto resta a rischio minimo; supporto diagnostico e triage rientrano nell'Allegato III.
Questa è la mappatura che ricorre più spesso nelle organizzazioni del territorio. Non sostituisce l'assessment, ma serve a capire in anticipo dove ci si trova.
| Sistema | Classe | Cosa comporta |
|---|---|---|
| Conteggio visitatori e analisi dei percorsi in forma aggregata | Rischio minimo | Nessun obbligo specifico oltre a censimento e formazione, purché il dato resti non riferibile a persone. |
| Stima di età, genere o emozioni dei visitatori | Vietato | Categorizzazione biometrica negli spazi accessibili al pubblico: divieto dall'art. 5, in vigore dal 2 febbraio 2025. |
| Guide e audioguide automatiche | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Testi, traduzioni e immagini promozionali generate | Rischio limitato | Marcatura dei contenuti generati artificialmente, con la parte leggibile automaticamente dal 2 dicembre 2026. |
| Revenue management sulla domanda | Rischio minimo | Da censire. Diventa profilazione se il prezzo varia in base al profilo della singola persona. |
| Supporto diagnostico e triage | Alto rischio | Allegato III: sorveglianza umana, qualità dei dati e registrazione. Obblighi dal 2 dicembre 2027. |
| Chatbot per il cittadino | Rischio limitato | Va dichiarato che l'interlocutore è un sistema automatico. Obbligo applicabile dal 2 agosto 2026. |
| Smistamento automatico delle istanze | Rischio minimo | Nessun obbligo specifico oltre a censimento e formazione, salvo che incida sull'esito del procedimento. |
| Assegnazione automatica di contributi o graduatorie | Alto rischio | L'accesso a prestazioni pubbliche essenziali rientra nell'Allegato III: serve intervento umano effettivo. |
| Strumenti generativi in mano al personale | Rischio limitato | Vanno dichiarati i contenuti prodotti artificialmente. L'art. 4 chiede misure di alfabetizzazione dal febbraio 2025, non un livello di competenza garantito. |
Il livello si valuta per singolo sistema, non per organizzazione. Dettaglio ed esempi: i quattro livelli di rischio.
Enti e imprese agrigentine sono utilizzatori: acquistano sistemi di conteggio, biglietterie, gestionali e piattaforme da fornitori esterni. Il ruolo di fornitore riguarda le imprese che sviluppano soluzioni proprie per il settore culturale e le rivendono ad altri enti. Chi rivende con il proprio marchio uno strumento sviluppato da terzi assume quel ruolo, anche senza aver scritto una riga di codice: va chiarito nei contratti prima della prima installazione.
Alfabetizzazione IA del personale (art. 4) e divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile (art. 5).
Obblighi di trasparenza (art. 50) applicabili. Le autorità nazionali hanno pieni poteri di vigilanza e sanzione.
Marcatura leggibile automaticamente dei contenuti generati dall'IA, più i nuovi divieti sui sistemi di nudificazione.
Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio arrivano tra il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I). Calendario completo, aggiornato al Digital Omnibus e ai decreti attuativi italiani, nella guida alle scadenze. Sui quattro livelli: livelli di rischio dell'AI Act.
Sulle sanzioni gira parecchia imprecisione. I livelli previsti sono tre, e va ricordato che per le piccole e medie imprese vale il minore fra i due parametri indicati, non il più alto.
Sistemi che ricadono fra le pratiche proibite: manipolazione del comportamento, social scoring, rilevazione delle emozioni in ambito lavorativo.
Inosservanza degli obblighi ordinari, dalla trasparenza verso gli utenti agli adempimenti previsti per l'alto rischio.
Dichiarazioni non veritiere o incomplete rese all'autorità durante un accertamento.
Sul piano nazionale i decreti approvati il 4 agosto 2026 graduano gli importi per gravità, con massimali in alcune fattispecie inferiori a quelli europei. La vigilanza sul mercato spetta ad ACN, la notifica ad AgID.
Da non fraintendere: per l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 non esiste una sanzione dedicata. Pesa però nel calcolo delle altre, perché l'autorità valuta la diligenza complessiva del soggetto. Costa poco assolverlo e quasi nessuno lo fa per tempo.
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Stabiliamo in quale categoria rientra ciascun sistema e se la tua organizzazione è fornitore o utilizzatore.
Adeguiamo informative, avvisi sui chatbot e dichiarazione dei contenuti generati. Adeguamento art. 50.
Sessioni pratiche con attestato e registro delle ore, per documentare l'adempimento dell'art. 4. Formazione AI Act.
Policy aziendale sull'uso dell'IA e registro dei sistemi, integrati con la documentazione GDPR già esistente.
Quello che produciamo resta di proprietà dell'organizzazione e continua a servire anche se il rapporto si interrompe. Non uso formati chiusi né piattaforme che trattengono i documenti.
Chi usa sistemi altrui dipende, per la propria conformità, da ciò che il fornitore dichiara. Ecco le domande da mettere nero su bianco prima della firma o del rinnovo.
Le risposte vanno conservate insieme all'accordo sul trattamento ex art. 28 GDPR.
Se conta i passaggi senza identificare né classificare nessuno, è uno strumento a rischio minimo: va censito e basta. Se riconosce i visitatori di ritorno, stima caratteristiche personali o rileva stati emotivi, il quadro cambia radicalmente e in parte si entra nei divieti dell'art. 5. La verifica va fatta sui moduli effettivamente attivi, non sulla brochure.
No. La dichiarazione va messa per iscritto e verificata su cosa fa davvero il sistema: quali immagini elabora, dove, per quanto tempo le trattiene, se produce attributi riferiti a singoli. Molti impianti trattano dati biometrici per una frazione di secondo prima di scartarli, e quel passaggio conta comunque.
Sì, dichiarando che l'interlocutore è un sistema automatico. Il limite è a valle: nessuna determinazione che incida sull'esito di un procedimento può poggiare unicamente sull'esito automatico. Serve un intervento umano effettivo, e la valutazione va documentata insieme alla motivazione dell'atto.
Dall'inventario dei sistemi realmente in uso, incluse le funzioni già presenti nei gestionali e attivate senza una decisione esplicita. Nella maggior parte delle organizzazioni il censimento restituisce il doppio dei sistemi attesi.
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