Aggiornato al 19 agosto 2026
Perché i dati dei minori richiedono più attenzione
Il GDPR dedica ai minori una tutela rafforzata. Il considerando 38 lo dice esplicitamente: i minori meritano una protezione specifica perché possono essere meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze del trattamento dei loro dati. Questo si traduce in tre conseguenze operative per una scuola.
- Le informative vanno scritte in modo comprensibile anche per chi le legge in famiglia, con un linguaggio semplice e chiaro. Un'informativa costruita su formule giuridiche non soddisfa il requisito.
- Il consenso, quando serve, lo esprime chi esercita la responsabilità genitoriale. In Italia, per i servizi della società dell'informazione, la soglia è fissata a 14 anni.
- La valutazione d'impatto è più frequentemente dovuta, perché il trattamento di dati di soggetti vulnerabili è uno dei criteri che la rendono necessaria.
Gli adempimenti che riguardano ogni istituto
- Nomina del DPO e comunicazione dei dati di contatto al Garante, con pubblicazione sul sito dell'istituto
- Registro dei trattamenti che copra didattica, segreteria, personale, servizi accessori e piattaforme digitali
- Informative distinte per famiglie, studenti maggiorenni, personale docente e ATA, fornitori
- Nomine dei responsabili esterni per registro elettronico, piattaforme didattiche, servizi cloud, mensa e trasporti
- Autorizzazioni al trattamento per docenti e personale di segreteria, con istruzioni scritte
- Valutazione d'impatto dove ricorrono i presupposti, tipicamente su registro elettronico, piattaforme didattiche e videosorveglianza
- Formazione del personale documentata, con attestati e registro delle ore
- Procedura di data breach, con la valutazione delle 72 ore
Registro elettronico e piattaforme didattiche
Sono i due trattamenti su cui si concentrano più criticità, per una ragione strutturale: la scuola resta titolare, ma i dati transitano su sistemi di terzi. Vanno quindi verificati la nomina a responsabile ai sensi dell'art. 28, le istruzioni impartite, la localizzazione dei dati, i tempi di conservazione e gli eventuali sub-responsabili.
Nelle piattaforme in versione gratuita per l'istruzione va controllato con particolare cura un punto: se e come i dati degli studenti vengono utilizzati per finalità del fornitore diverse dall'erogazione del servizio.
Foto, riprese e saggi di fine anno
È il tema che genera più contenzioso con le famiglie. La distinzione che conta è tra chi effettua la ripresa e per quale finalità:
- Riprese dei genitori per uso strettamente personale e familiare: fuori dall'ambito di applicazione del GDPR. Diventano soggette al Regolamento se pubblicate sui social.
- Riprese e foto della scuola destinate a pubblicazione sul sito, sui canali dell'istituto o su materiali promozionali: qui serve una base giuridica, e di norma è il consenso.
- Documentazione dell'attività didattica a uso interno: valutabile su altra base, ma va comunque disciplinata e comunicata.
La prassi che funziona è informare le famiglie a inizio anno con un documento chiaro, distinguendo le tre ipotesi, e raccogliere il consenso solo per ciò che lo richiede davvero.
AI Act: l'istruzione è tra i settori ad alto rischio
Questo è il punto che quasi nessun istituto ha ancora affrontato. L'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689 elenca espressamente l'istruzione e la formazione professionale tra i settori ad alto rischio, con riferimento ai sistemi destinati a:
- determinare l'accesso o l'ammissione agli istituti
- valutare i risultati dell'apprendimento
- valutare il livello di istruzione appropriato per una persona
- monitorare e rilevare comportamenti vietati durante gli esami
Gli obblighi relativi diventano applicabili dal 2 dicembre 2027. Sono già in vigore, invece, due cose: il divieto di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione (art. 5, dal 2 febbraio 2025) e l'obbligo di alfabetizzazione del personale (art. 4), che riguarda qualunque scuola in cui docenti o segreteria usino strumenti di IA generativa, anche solo per preparare materiali.
Su quest'ultimo punto vale la pena essere chiari: se in istituto qualcuno usa un assistente conversazionale per redigere documenti o preparare lezioni, l'obbligo di formazione c'è ed è scoperto da oltre un anno. Ne parliamo nel dettaglio nella pagina sulla formazione AI Act.
Domande frequenti
Le scuole devono nominare un DPO?
Le scuole statali sì, senza eccezioni: sono enti pubblici e l'art. 37 par. 1 lett. a del GDPR rende la nomina obbligatoria a prescindere dalle dimensioni. Per gli istituti paritari l'obbligo va valutato, ma il trattamento di dati di minori e di categorie particolari su larga scala lo rende quasi sempre dovuto.
Serve il consenso dei genitori per il registro elettronico?
No. Il registro elettronico serve all'esecuzione di compiti istituzionali della scuola e si fonda sull'obbligo di legge o sull'interesse pubblico, non sul consenso. Va però resa un'informativa completa e va verificata la nomina a responsabile del trattamento del fornitore della piattaforma.
I genitori possono filmare il saggio scolastico?
Sì, se la ripresa è destinata a un uso strettamente personale e familiare: in quel caso il GDPR non si applica. La situazione cambia se il video viene pubblicato sui social, perché a quel punto il genitore diventa titolare di un trattamento. È buona prassi che la scuola lo ricordi per iscritto prima dell'evento.
Un software che valuta gli studenti rientra nell'AI Act?
Sì, e nella categoria più severa. L'Allegato III elenca espressamente i sistemi destinati a valutare i risultati dell'apprendimento, a determinare l'accesso agli istituti e a monitorare comportamenti vietati durante gli esami. Sono classificati ad alto rischio, con obblighi applicabili dal 2 dicembre 2027.
Il riconoscimento delle emozioni in classe è ammesso?
No. L'art. 5 dell'AI Act vieta espressamente i sistemi di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, salvo ragioni mediche o di sicurezza. Il divieto è in vigore dal 2 febbraio 2025 e la violazione ricade nella fascia sanzionatoria più alta.
I docenti che usano ChatGPT devono essere formati?
Sì. L'art. 4 dell'AI Act impone a chi utilizza sistemi di IA di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale che se ne occupa, senza soglie dimensionali e indipendentemente dal livello di rischio dello strumento. L'obbligo è applicabile dal 2 febbraio 2025 e va documentato con piano formativo, attestati e registro delle ore.
Approfondimenti: formazione AI Act per il personale · i quattro livelli di rischio · GDPR per la Pubblica Amministrazione · servizio DPO esterno.
A cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato (IDcert, Master II livello in Trattamento dei Dati Personali — Università Roma Tre). Studio Cravero Consulting ricopre il ruolo di DPO esterno per aziende, studi professionali ed enti pubblici in tutta Italia. Chi sono.
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La prima call è gratuita: verifichiamo lo stato degli adempimenti e cosa serve, dal registro dei trattamenti agli strumenti di IA già in uso.