Che cosa è successo
Due fornitori di energia elettrica e gas utilizzavano un sistema automatizzato che attribuiva ai potenziali clienti uno score di affidabilità. In base a quel punteggio veniva deciso se attivare il contratto. Alcuni cittadini si sono visti negare la fornitura e, non ricevendo informazioni chiare sui criteri e sulla logica utilizzati, si sono rivolti al Garante.
5,8 mlnHera Comm Spa
1,4 mlnEstEnergy Spa
400 milaCerved Group Spa
120 milaExperian Italia Spa
Le prime due sono le società che usavano lo scoring per decidere sui contratti. Le altre due fornivano i dati che alimentavano quel sistema: per entrambe l'Autorità ha accertato gravi violazioni, tra cui quella relativa al diritto di accesso degli interessati e, per una di esse, anche la violazione del principio di minimizzazione, per aver trattato dati non necessari all'elaborazione del punteggio.
Il criterio di calcolo della sanzione. Il Garante ha valutato la capacità economica delle società, la gravità delle violazioni, la loro durata — circa due anni e mezzo — il numero elevato di persone coinvolte, le caratteristiche del trattamento e i danni subiti dagli interessati. La durata è un fattore che pesa: un trattamento illecito protratto nel tempo moltiplica l'importo anche a parità di violazione.
Le violazioni contestate
Non è stato contestato l'uso dello scoring in quanto tale. Sono stati contestati il modo in cui era gestito e ciò che non veniva detto alle persone:
- Trasparenza e informazione — gli interessati non ricevevano indicazioni comprensibili su criteri e logica del punteggio
- Conservazione dei dati — tempi non conformi
- Gestione delle richieste di esercizio dei diritti — il diritto di accesso in particolare, cioè la possibilità per una persona di sapere quale punteggio le è stato attribuito e su quali dati
- Minimizzazione — trattamento di dati non necessari al calcolo
Oltre alle sanzioni, l'Autorità ha ordinato misure correttive: procedure che consentano agli interessati di comprendere il funzionamento del sistema, di ottenere informazioni complete sui punteggi attribuiti e di chiedere la rettifica dei dati inesatti utilizzati nelle valutazioni.
La cornice giuridica: l'art. 22 e la trasparenza della logica
Quando una decisione che incide su una persona — concederle o negarle un contratto, un finanziamento, una fornitura — è basata unicamente su un trattamento automatizzato, si applica l'art. 22 del GDPR. La decisione è ammessa solo in casi determinati (necessità contrattuale, autorizzazione normativa, consenso esplicito) e sempre con garanzie: intervento umano, possibilità di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
A questo si affianca l'obbligo informativo degli artt. 13-14 e il diritto di accesso dell'art. 15: l'interessato ha diritto a informazioni significative sulla logica utilizzata, oltre che sull'importanza e sulle conseguenze previste del trattamento.
La Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa due volte su questo terreno, e in modo convergente. Nel caso SCHUFA (C-634/21) ha stabilito che il calcolo di un punteggio da parte di una società di informazioni commerciali costituisce esso stesso una decisione automatizzata, quando da quel punteggio dipende in modo determinante la conclusione del contratto. In una successiva pronuncia del 2025 sul caso Dun & Bradstreet Austria ha precisato che spiegare la logica non significa consegnare l'algoritmo, ma descrivere procedura e criteri in forma concisa e comprensibile, tale da permettere all'interessato di capire quali dati hanno pesato e di contestare il risultato.
L'equivoco più diffuso. Molte aziende ritengono di essere fuori dall'art. 22 perché “c'è sempre un operatore che conferma”. Non basta. L'intervento umano rileva solo se è effettivo: se la persona ha competenza, autorità e informazioni per discostarsi dall'esito automatico, e talvolta lo fa davvero. Una conferma formalizzata che ratifica il 100% dei casi è considerata, nella sostanza, una decisione automatizzata.
Dove entra l'AI Act
Il provvedimento del Garante è un provvedimento GDPR. Ma lo stesso trattamento, se il punteggio è calcolato da un sistema di intelligenza artificiale, incrocia una seconda normativa.
| Profilo | GDPR | AI Act |
| Base del ragionamento | Liceità del trattamento dei dati personali | Sicurezza e affidabilità del sistema |
| Chi tutela | L'interessato | La persona esposta al sistema, e il mercato |
| Valutazione dell'affidabilità creditizia | Art. 22, trasparenza della logica, diritti | Sistema ad alto rischio (Allegato III): gestione del rischio, qualità dei dati, sorveglianza umana, registrazione |
| Punteggio sociale generalizzato | Difficilmente lecito | Pratica vietata dall'art. 5 |
| Chi usa il sistema | Titolare del trattamento | Utilizzatore (o fornitore, se lo sviluppa o lo rimarchia) |
Il punto pratico: le due valutazioni si fanno insieme o non si fanno bene. La documentazione sul rischio richiesta dall'AI Act e la valutazione d'impatto richiesta dal GDPR attingono agli stessi fatti; svolgerle separatamente, con due consulenti che non si parlano, produce due documenti che si contraddicono. È il motivo per cui, nella pratica, conviene che le due normative siano seguite dalla stessa persona.
Attenzione al ruolo del fornitore dei dati. In questa istruttoria sono state colpite anche le società che alimentavano il sistema con informazioni sui soggetti valutati. Se la tua azienda acquista liste, indici di solvibilità o indicatori di rischio da terzi, la provenienza e la base giuridica di quei dati sono un problema tuo, non solo del venditore. Nel dubbio, la domanda da porre per iscritto è: su quale base giuridica questi dati sono stati raccolti e possono essermi ceduti?
Chi dovrebbe rileggere le proprie procedure
Il caso riguarda l'energia, ma il meccanismo è trasversale. Vale la pena una verifica per:
- Utility, telco e servizi in abbonamento che valutano l'affidabilità prima dell'attivazione
- E-commerce che limitano il pagamento alla consegna o richiedono prepagamento in base a un punteggio di rischio
- Società di noleggio, leasing e finanziarie
- Assicurazioni che modulano premi o accettazione su indicatori automatici
- Software house che sviluppano o integrano moduli di scoring dentro gestionali venduti a terzi — con il rischio, spesso ignorato, di assumere il ruolo di fornitore ai sensi dell'AI Act
Le sei verifiche da fare
- La decisione è interamente automatizzata? E se c'è un operatore, quante volte negli ultimi dodici mesi si è discostato dall'esito del sistema?
- L'informativa descrive la logica? Non la formula: quali categorie di dati pesano, in che direzione, con quali conseguenze.
- Da dove arrivano i dati? Fonti interne, fornitori esterni, banche dati pubbliche — con base giuridica documentata per ciascuna.
- Quanto durano? Il punteggio e i dati sottostanti hanno tempi di conservazione definiti e rispettati.
- Cosa succede se qualcuno chiede spiegazioni? Deve esistere una procedura, non una buona volontà: chi risponde, entro quanto, con quale contenuto.
- È stata fatta una valutazione d'impatto? La valutazione sistematica e approfondita di aspetti personali con effetti giuridici è uno dei casi in cui la DPIA è dovuta.
Domande frequenti
Che cos'è un sistema di scoring dei clienti?
È un sistema che assegna a una persona un punteggio sintetico di affidabilità, calcolato incrociando dati interni e dati acquistati da fornitori esterni. Il punteggio viene poi usato per decidere se attivare un contratto, a quali condizioni, o se richiedere garanzie aggiuntive.
Lo scoring è vietato dal GDPR?
No, non è vietato in sé. È però soggetto a regole stringenti: base giuridica adeguata, informativa che spieghi la logica e le conseguenze, rispetto dell'art. 22 quando la decisione è interamente automatizzata e produce effetti significativi, procedure funzionanti per accesso e rettifica.
Cosa significa spiegare la logica di un algoritmo?
Non significa pubblicare il codice o la formula. La Corte di giustizia UE ha chiarito che il titolare deve descrivere in forma concisa e comprensibile la procedura e i criteri applicati, così che l'interessato capisca quali dati hanno pesato sul risultato e possa contestarlo.
Chi risponde se i dati vengono da un fornitore esterno?
Rispondono entrambi, per profili diversi. Nel provvedimento sono state sanzionate sia le società che usavano lo scoring per decidere, sia quelle che fornivano i dati. Acquistare informazioni da un fornitore non trasferisce a quel fornitore la responsabilità sulle decisioni prese.
Lo scoring rientra anche nell'AI Act?
Dipende dalla tecnologia. Se il punteggio è calcolato da un sistema di IA destinato a valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche, rientra tra i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, con obblighi di gestione del rischio, qualità dei dati, sorveglianza umana e registrazione. Restano inoltre vietate dall'art. 5 le pratiche di punteggio sociale generalizzato.
Cosa deve verificare un'azienda che usa lo scoring?
Se la decisione è interamente automatizzata o se l'intervento umano è effettivo; se l'informativa descrive logica e conseguenze; da dove arrivano i dati e con quale base giuridica; per quanto tempo sono conservati punteggi e dati sottostanti; se esiste una procedura reale per rispondere a richieste di accesso, rettifica e contestazione.
A cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato (IDcert, Master II livello in Trattamento dei Dati Personali — Università Roma Tre). Studio Cravero Consulting segue aziende e pubbliche amministrazioni su GDPR, valutazioni d'impatto e AI Act in tutta Italia. Chi sono.
Fonti: Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti di luglio 2026 nei confronti di Hera Comm Spa, EstEnergy Spa, Cerved Group Spa ed Experian Italia Spa. Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-634/21 (SCHUFA) e pronuncia 2025 sul caso Dun & Bradstreet Austria.
Usi punteggi automatici per decidere sui clienti?
Verifichiamo insieme se la decisione ricade nell'art. 22, se l'informativa regge e se serve una valutazione d'impatto. La prima call è gratuita.