Che cos'è un tracking pixel
È un'immagine trasparente di dimensioni minime — spesso un solo pixel — inserita nel corpo del messaggio. Quando il destinatario apre l'email, il programma di posta scarica quell'immagine dal server del mittente. Quel semplice scaricamento è il segnale: dice che il messaggio è stato aperto, quando, quante volte, con quale dispositivo e da quale indirizzo IP.
Il Garante ne sottolinea la particolare invasività, e la ragione è intuitiva: a differenza di un banner cookie, qui non c'è nulla da vedere e nulla da cliccare. Il destinatario non ha alcun modo di accorgersi che l'apertura di una email sta generando un dato su di lui.
Il provvedimento. Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, provvedimento del 17 aprile 2026, annunciate con comunicato stampa del 21 aprile 2026. I destinatari devono adeguarsi entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: le fonti di settore collocano il termine alla fine di ottobre 2026.
La regola: art. 122 e consenso preventivo
Il passaggio giuridico decisivo è questo: l'impiego dei tracking pixel rientra nella disciplina dell'art. 122 del Codice privacy, che regola le tecnologie capaci di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi degli utenti o di monitorarne il comportamento online.
È la stessa cornice normativa dei cookie. E ha una conseguenza immediata: nei casi ordinari il consenso deve essere raccolto prima, non desunto dall'iscrizione, non ricavato dal legittimo interesse, non dato per implicito nell'aver accettato di ricevere le comunicazioni.
| Situazione | Serve il consenso? | Perché |
| Newsletter commerciale con misurazione delle aperture | Sì, preventivo e specifico | Monitoraggio del comportamento del destinatario per finalità di marketing |
| Email promozionale con link tracciati e pixel | Sì | Stessa logica: profilazione del comportamento |
| Email transazionale di servizio (conferma ordine, ricevuta) | Valutazione caso per caso | Rientra tra le comunicazioni di servizio, ma il tracciamento deve restare proporzionato e minimizzato |
| Misure strettamente tecniche o di sicurezza | Possibile eccezione | Ammesse se realmente necessarie e non usate per finalità ulteriori |
| Comunicazione istituzionale di un ente pubblico | Possibile eccezione | Espressamente richiamata dal Garante, sempre nei limiti di proporzionalità |
Le eccezioni esistono, ma vanno maneggiate con cautela: sono eccezioni di scopo, non di comodo. Etichettare come “tecnica” una misurazione che alimenta le statistiche di marketing non regge a una verifica documentale.
La revoca selettiva: il punto che richiede più lavoro
Il Garante insiste su modalità semplici di revoca del consenso, anche in modo selettivo. Tradotto in pratica, significa che il destinatario deve poter scegliere tra due cose diverse:
- Non ricevere più le comunicazioni — la classica disiscrizione
- Continuare a riceverle senza essere tracciato — l'opzione che oggi quasi nessuno offre
È qui che si concentra il lavoro tecnico. La maggior parte delle piattaforme di invio tratta il tracciamento come un'impostazione della campagna, non come una preferenza del singolo destinatario. Rendere la revoca granulare significa gestire uno stato per contatto e inviare a quel contatto una versione del messaggio priva di pixel. Non è complicato, ma va previsto e configurato: non si risolve riscrivendo l'informativa.
Privacy by design: ridurre l'identificabilità
L'altro capitolo riguarda il modo in cui il pixel è costruito. Il Garante chiede misure di privacy by design e by default che riducano il rischio di identificare il destinatario e limitino la circolazione dei dati personali.
L'indicazione che circola nei commenti tecnici — ed è quella più sensata da attuare — è di generare un identificatore non intelligibile e non sequenziale da associare all'indirizzo email, mantenendo la corrispondenza in un livello interno separato della piattaforma. Il contrario, cioè l'indirizzo email in chiaro nell'URL del pixel, è ancora oggi la configurazione predefinita di parecchi strumenti: significa esporre un dato personale a chiunque intercetti o ispezioni il messaggio.
L'errore da evitare. Aggiungere una riga all'informativa e considerare chiuso l'adempimento. Le linee guida chiedono tre cose distinte: una base giuridica corretta (consenso preventivo, salvo eccezioni), un meccanismo di revoca granulare realmente funzionante e una configurazione tecnica che riduca l'identificabilità. Solo la prima si risolve con un documento.
Chi è coinvolto
Le linee guida si rivolgono ai fornitori di servizi della società dell'informazione, ai soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico, ai provider di posta elettronica, ai gestori di piattaforme per l'invio massivo di email e, più in generale, a tutti i soggetti che utilizzano tracking pixel.
Quell'ultima categoria è la più ampia e la meno consapevole. Comprende l'e-commerce che manda il carrello abbandonato, l'hotel che invia l'offerta di stagione, lo studio professionale con la circolare mensile, il comune con la newsletter ai cittadini. Nessuno di questi soggetti si percepisce come “operatore del tracciamento”, ma tutti lo sono nel momento in cui guardano il tasso di apertura.
Un chiarimento che serve spesso: se usi una piattaforma esterna, la responsabilità non si trasferisce al fornitore. La piattaforma è responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR e mette a disposizione gli strumenti; la decisione di attivare il tracciamento, di raccogliere il consenso e di gestirne la revoca resta del titolare. In un controllo, le domande arrivano a te.
Cosa fare, in ordine
- Censire gli invii. Quali flussi email partono dalla tua organizzazione, con quale strumento, e quali di questi hanno il tracciamento attivo. Spesso è attivo di default anche dove non serve.
- Distinguere marketing da servizio. Le comunicazioni transazionali seguono una logica diversa dalle campagne promozionali e vanno separate, anche tecnicamente.
- Rivedere il punto di raccolta del consenso. Il modulo di iscrizione deve rendere riconoscibili le due finalità: ricevere le comunicazioni e consentire la misurazione.
- Costruire la revoca granulare. Verificare cosa consente la piattaforma e, se non lo consente, valutare una configurazione alternativa o un cambio di strumento.
- Aggiornare informativa e registro dei trattamenti. La finalità di misurazione va descritta, con base giuridica e tempi di conservazione dei dati di apertura.
- Documentare le scelte. Se ti avvali di un'eccezione, mettere per iscritto perché quel trattamento è strettamente necessario. In sede di accountability conta più la motivazione che la conclusione.
È un intervento che, per una PMI con due o tre flussi email, si esaurisce in poche ore di lavoro. Diventa impegnativo solo se rinviato a ridosso della scadenza, quando anche il fornitore della piattaforma sarà sommerso di richieste identiche.
Perché questa vicenda somiglia a quella dei cookie
Chi ha vissuto la stagione dei cookie banner riconoscerà lo schema: una tecnologia diffusa e data per scontata viene ricondotta a una norma che c'era già, e all'improvviso migliaia di soggetti scoprono di dover chiedere un consenso che non chiedevano. La differenza è che qui la superficie visibile è nulla, quindi l'adeguamento non produce nessun effetto percepibile dall'utente — e proprio per questo rischia di essere rimandato.
Il criterio pratico è lo stesso che vale per il cookie banner: la conformità non si misura da quello che dichiari, ma da quello che il sistema fa quando nessuno lo sta guardando.
Domande frequenti
Che cos'è un tracking pixel in una email?
È un'immagine di dimensioni minime, praticamente invisibile, inserita nel corpo del messaggio. Quando il destinatario apre l'email il client scarica quell'immagine dal server del mittente, e quello scaricamento segnala che il messaggio è stato aperto, quando, quante volte e con quale dispositivo. È la tecnologia che genera i tassi di apertura visibili in qualsiasi piattaforma di email marketing.
Serve il consenso per usare i tracking pixel nelle newsletter?
Sì. Il Garante ha chiarito che rientrano nella disciplina dell'art. 122 del Codice privacy, la stessa dei cookie: nei casi ordinari serve un consenso preventivo, libero, specifico e informato. Restano possibili eccezioni per finalità di sicurezza, per esigenze tecniche strettamente necessarie o per comunicazioni istituzionali e di servizio, nel rispetto di proporzionalità e minimizzazione.
Il consenso alla newsletter basta anche per il tracciamento?
No, sono due finalità distinte. I due consensi possono essere raccolti nello stesso passaggio di iscrizione, ma devono restare distinguibili e soprattutto revocabili separatamente: l'utente deve poter disattivare il solo tracciamento continuando a ricevere le comunicazioni, oppure disiscriversi del tutto.
Entro quando bisogna adeguarsi?
Il Garante ha concesso sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è del 17 aprile 2026 ed è stato annunciato il 21 aprile; le fonti di settore collocano il termine di adeguamento alla fine di ottobre 2026.
A chi si applicano le linee guida?
Ai fornitori di servizi della società dell'informazione, ai soggetti che offrono servizi online accessibili al pubblico, ai provider di posta elettronica, ai gestori di piattaforme per l'invio massivo e, in generale, a tutti i soggetti che utilizzano tracking pixel. Anche una PMI che invia una newsletter mensile rientra nel perimetro.
Se uso una piattaforma esterna, la responsabilità è del fornitore?
No. La piattaforma agisce come responsabile del trattamento: chi decide di inviare la comunicazione e di misurarne le aperture è il titolare, ed è su di lui che ricadono gli obblighi di informativa, consenso e gestione della revoca.
A cura del Dott. Pietro Cravero, DPO certificato (IDcert, Master II livello in Trattamento dei Dati Personali — Università Roma Tre). Studio Cravero Consulting affianca aziende, studi professionali e pubbliche amministrazioni sulla conformità GDPR e sull'AI Act in tutta Italia. Chi sono.
Fonti: Garante per la protezione dei dati personali, comunicato stampa del 21 aprile 2026 (doc. web 10241977) e provvedimento del 17 aprile 2026, Linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica (doc. web 10241943).
Le tue email sono a norma?
In una call breve verifichiamo quali flussi hanno il tracciamento attivo, cosa consente la tua piattaforma e cosa va sistemato prima della scadenza.