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Verifica di completezza dell’informativa privacy

Incolla il testo della tua informativa e scopri quali elementi richiesti dagli artt. 13 e 14 del GDPR non risultano presenti. L’analisi avviene nel tuo browser: il testo non viene inviato da nessuna parte.

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Il testo non lascia il tuo browser. L’analisi gira interamente in questa pagina: nulla viene trasmesso a un server, nulla viene salvato, tutto scompare quando chiudi la scheda. Puoi verificarlo aprendo gli strumenti per sviluppatori e controllando che durante l’analisi non parta nessuna richiesta di rete. Il correttore ortografico del browser è disattivato su questo campo, perché nella versione «avanzata» di alcuni browser invierebbe il testo al proprio servizio. Restano fuori dal mio controllo le estensioni che hai installato tu.

Che cosa fa e che cosa non fa. Questo strumento verifica la completezza formale: controlla se nel testo compaiono gli elementi che il Regolamento impone di indicare. Non esprime un giudizio di conformità, perché la conformità dipende anche dal fatto che quello che c’è scritto sia corretto, e questo richiede una lettura umana. Un’informativa può contenere tutti e quattordici gli elementi ed essere comunque sbagliata; può mancarne uno ed essere legittima, perché quell’elemento nel caso concreto non è dovuto.

Come funziona il controllo

L’art. 13 del Regolamento elenca le informazioni che il titolare deve fornire quando raccoglie i dati presso l’interessato. L’art. 14 aggiunge l’indicazione della fonte quando i dati sono stati ottenuti altrove. Lo strumento cerca nel testo i riferimenti a ciascuno di questi elementi e ti dice quali non trova.

Il controllo è sull’assenza, che nella pratica è l’errore più diffuso: informative copiate da un modello che non menzionano i tempi di conservazione, non indicano il diritto di reclamo al Garante, o dichiarano un legittimo interesse senza dire quale sia. Sono lacune verificabili con precisione, ed è questo che lo strumento fa bene.

Quello che non può fare è valutare la sostanza: se la base giuridica indicata è quella corretta, se le finalità sono descritte in modo abbastanza specifico, se i tempi di conservazione sono proporzionati, se i destinatari elencati corrispondono ai fornitori realmente utilizzati. Sono le domande che richiedono di conoscere l’organizzazione, e le trovi elencate nel risultato come punti da verificare a mano.

Se risultano elementi mancanti

Nella maggior parte dei casi si tratta di integrazioni circoscritte, non di riscrivere tutto. Se preferisci che me ne occupi io, la revisione di un’informativa è un intervento breve: la leggo, verifico anche la parte sostanziale che lo strumento non copre, e ti restituisco il testo corretto con l’indicazione di cosa è cambiato e perché.

Vuoi che la sistemi io?

Mandami l’informativa e ti dico cosa manca davvero, compresa la parte che un controllo automatico non può vedere. Se serve solo un ritocco te lo dico e finisce lì.

Domande frequenti

Lo strumento dice se la mia informativa è conforme?

No, e non potrebbe. Verifica la completezza formale, cioè se nel testo compaiono gli elementi che gli artt. 13 e 14 impongono di indicare. La conformità dipende anche dalla correttezza sostanziale di ciò che è scritto: se la base giuridica indicata è quella giusta, se le finalità sono specifiche, se i tempi di conservazione sono proporzionati. Sono valutazioni che richiedono una lettura umana.

Il testo che incollo viene inviato da qualche parte?

No. L’analisi avviene interamente nel browser: il testo non viene trasmesso a nessun server, non viene salvato e scompare chiudendo la pagina. È verificabile da chiunque aprendo gli strumenti per sviluppatori e osservando che durante l’analisi non parte alcuna richiesta di rete.

Se mancano degli elementi la mia informativa è illegittima?

Non automaticamente. Alcuni elementi sono dovuti solo in presenza di certi presupposti: l’indicazione dei legittimi interessi serve se si invoca quella base giuridica, la revoca del consenso se si usa il consenso, i trasferimenti se effettivamente ci sono. Uno strumento automatico non conosce il contesto, per questo segnala le assenze senza qualificarle come violazioni.

Funziona anche con la privacy policy di un sito web?

Sì, perché una privacy policy è un’informativa. Tieni presente che per i cookie e le tecnologie di tracciamento valgono regole ulteriori, in particolare l’art. 122 del Codice privacy, che questo controllo non copre: quella parte va verificata a parte insieme al banner.

Strumento realizzato da Dott. Pietro Cravero, titolare di Studio Cravero e DPO certificato IDcert, Master universitario di II livello in trattamento dei dati personali presso l’Università degli Studi Roma Tre. Le regole di controllo seguono gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.